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Dal 17 marzo si applicheranno le novità in materia di IVA riguardanti le prestazioni di servizi “generiche”  scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia introdotte dalla L. n. 217/2011 (Comunitaria 2010). Pertanto per tali prestazioni la territorialità non è più collegata al luogo di stabilimento del prestatore, bensì a quello del committente, mentre sotto il profilo temporale si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

Il pagamento del corrispettivo rileva come regola solo qualora prima dell’ultimazione della prestazione, venga versato il prezzo pattuito. La fatturazione emesse in via anticipata rispetto all’ultimazione del servizio non integra più, pertanto, il momento impositivo.

Le previgenti regole, fondate sul pagamento del corrispettivo e sulla fatturazione anticipata, restano valide per i servizi interni, per servizi “generici” resi nei rapporti “B2C” e per i servizi non generici, come quelli di cui agli art. 7-quater e 7-quinques del DPR n. 633/1972.

Per i servizi “generici” resi dal prestatore stabilito in un altro Stato Ue, l’unica procedura applicabile dal committente italiano, soggetto passivo è quella dell’integrazione già prevista per gli acquisti intracomunitari di beni. La fattura numerata e integrata dovrà essere annotata nel registro delle fatture emessa entro il mese di ricevimento o successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Il sistema dell’autofattura resta, invece applicabile, in via obbligatoria, quando il prestatore è extra-comunitario o quando il servizio non sia “generico”.

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